
Il Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio abroga la Direttiva 94/62/CE e modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904.
Il Regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica a decorrere dal 12 agosto 2026. Le sue disposizioni riguardano gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e coprono l’intero ciclo di vita dell’imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal settore di appartenenza.
Una delle principali novità riguarda il ruolo del fabbricante, al quale vengono attribuiti specifici obblighi diretti in materia di conformità. Tra questi rientrano la valutazione della conformità, la predisposizione della documentazione tecnica prevista dall’Allegato VII e la redazione della dichiarazione UE di conformità secondo quanto previsto dall’Allegato VIII.
Gli obiettivi
Gli obiettivi, in linea con il Green Deal europeo e il Piano d'azione per l'economia circolare sono:

Dalla Direttiva 94/62 al Regolamento: cosa cambia
Il passaggio dalla Direttiva 94/62/CE al Regolamento (UE) 2025/40 comporta un cambiamento significativo nell'approccio alla conformità degli imballaggi.
La Direttiva 94/62/CE, applicabile fino all'11 agosto 2026, lasciava agli Stati membri il compito di recepire le disposizioni nel rispettivo ordinamento nazionale, con conseguenti differenze nelle modalità applicative. Il sistema si basava inoltre, per i requisiti essenziali, sulla possibilità di dimostrare la conformità attraverso le norme armonizzate, tra cui la serie EN 13427-EN 13432. Non era previsto un obbligo generale di predisporre, per il singolo imballaggio, una specifica dichiarazione UE di conformità secondo il modello introdotto dal nuovo Regolamento.
Con il Regolamento (UE) 2025/40, applicabile dal 12 agosto 2026, il quadro cambia. Essendo un regolamento, le disposizioni sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, senza necessità di un recepimento nazionale. Il sistema di conformità diventa inoltre più strutturato: il soggetto responsabile deve effettuare la valutazione della conformità, predisporre e conservare la documentazione tecnica richiesta e redigere la dichiarazione UE di conformità, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Le norme armonizzate continuano a poter svolgere un ruolo importante, ma il loro utilizzo non equivale a una presunzione assoluta e automatica di conformità a tutti gli obblighi del Regolamento: la conformità deve essere dimostrata secondo la procedura applicabile e adeguatamente documentata.
Anche il sistema sanzionatorio viene rafforzato: l'art. 68 prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni applicabili alle violazioni del Regolamento, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
A chi è rivolto il Regolamento
Il Regolamento (UE) 2025/40 coinvolge diversi soggetti lungo la filiera degli imballaggi, attribuendo a ciascuno specifiche responsabilità. Comprendere i diversi ruoli è fondamentale per individuare correttamente gli obblighi applicabili e definire le responsabilità nella catena di fornitura.
- Fornitore è il soggetto che fornisce al fabbricante imballaggi o materiali destinati alla loro produzione.
- Fabbricante è chi fabbrica un imballaggio oppure lo fa progettare o produrre e lo commercializza con il proprio nome o marchio. È uno dei principali soggetti responsabili della conformità dell’imballaggio ai requisiti del PPWR.
- Importatore è il soggetto stabilito nell’Unione europea che immette sul mercato UE un imballaggio proveniente da un Paese terzo.
- Rappresentante autorizzato è un soggetto stabilito nell’UE che riceve un mandato scritto dal fabbricante per agire per suo conto in relazione agli obblighi previsti dal regolamento.
- Distributore è il soggetto della catena di fornitura, diverso dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato.
- Distributore finale è chi fornisce il prodotto imballato all’utilizzatore finale, anche attraverso sistemi di riutilizzo o ricarica.
- Produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR), è il fabbricante, l’importatore o il distributore che, a seconda dei casi previsti dal regolamento, mette per primo a disposizione sul mercato di uno Stato membro un imballaggio.
- Utilizzatore finale è il soggetto che riceve il prodotto senza rimetterlo sul mercato. Può essere, ad esempio, un consumatore o un utilizzatore professionale; non è considerato un operatore economico per il solo fatto di ricevere il prodotto.
- Consumatore è la persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale.
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal contesto d’uso, e considera l’intero ciclo di vita dell’imballaggio: dalla progettazione e produzione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo, fino alla gestione del fine vita.
L’ambito comprende quindi diverse tipologie di imballaggio, tra cui imballaggi per l’e-commerce, imballaggi da trasporto e imballaggi multipli, oltre agli imballaggi destinati alla vendita e al consumo.
Immissione sul mercato e messa a disposizione
Con il termine immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione, da parte del fabbricante o dell’importatore, a titolo oneroso o gratuito.
Per messa a disposizione sul mercato invece, si intende la fornitura di un imballaggio per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. La messa a disposizione può quindi avvenire anche nelle fasi successive alla prima immissione sul mercato, lungo la catena di fornitura.
Infine per messa a disposizione sul territorio di uno specifico Stato membro identifica la medesima attività di fornitura quando questa è riferita al mercato nazionale di quello Stato.
La distinzione tra immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato è rilevante per determinare i soggetti responsabili e gli obblighi applicabili nelle diverse fasi della catena di fornitura.
Per l’Area Acquisti, l’entrata in applicazione del Regolamento assume particolare rilevanza perché gli obblighi non sono collegati alla data dell’ordine, ma al momento in cui l’imballaggio viene immesso sul mercato. Il Regolamento si applica infatti dal 12 agosto 2026 (art. 71): è quindi necessario considerare quando l’imballaggio è stato immesso per la prima volta sul mercato dell’Unione e non semplicemente quando è stato acquistato o ordinato.
La disciplina transitoria tiene inoltre conto degli imballaggi che, alla data di applicazione del Regolamento, sono già stati immessi sul mercato e si trovano nelle scorte dei distributori. Tali imballaggi possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato senza dover essere adeguati ai nuovi requisiti di sostenibilità ed etichettatura, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria.
La cronologia del Regolamento: le tappe principali
Il Regolamento è in vigore dall'11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026: gli obblighi per le imprese entrano in vigore in modo scaglionato fino al 2040.
