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D.Lgs. n.125/24: nuove soglie dimensionali dei bilanci abbreviati, microimprese e consolidati

D.Lgs. n.12524-novità
Entrerà in vigore il 25 settembre 2024 il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024) in attuazione della direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
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Il decreto legislativo recepisce la direttiva cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l’estensione alle Piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

Il D.Lgs. n. 125/24 è intervenuto, tra le altre cose, a modificare in aumento i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (con conseguente estensione dei soggetti esonerati dall’obbligo di redigere il consolidato), modificando così l’art. 2435-bis comma 1 c.c.

L’incremento dei limiti dimensionali determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

In dettaglio, viene modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro, prima 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro, prima 8.800.000 euro;
  • 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Viene modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro, prima 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro, prima 350.000 euro;
  • 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Infine, viene modificato l’art. 27 comma 1 del D.Lgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro, prima 20.000.000 di euro;
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro, prima 40.000.000 di euro;
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

Infine, si sottolinea che il D.Lgs. 125/2024 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) non contiene, con riferimento all’incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.

Un’indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l’applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva).